Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale n. 97163520584), in persona del Presidente  pro  tempore,  ex
lege rappresentata e  difesa  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato
(codice fiscale n. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege
in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12,   fax   06/96514000,   PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,  nei  confronti   della   Regione
Basilicata, in persona del  presidente  della  giunta  regionale  pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della
legge regionale del 20 agosto 2018, n. 18, recante «Prima  variazione
al bilancio di  previsione  pluriennale  2018/2020»,  pubblicata  nel
B.U.R. Basilicata n. 34 del 20 agosto 2018. 
    La legge della Regione Basilicata  n.  18  del  20  agosto  2018,
pubblicata nel B.U.R. n. 34  del  20  agosto  2018,  recante:  «Prima
variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020»  presenta
aspetti di illegittimita' costituzionale per gli aspetti  di  seguito
evidenziati. 
    L'art. 15 modifica l'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018,
n. 10, che e' stato impugnato dinanzi a codesta Corte  costituzionale
a seguito di delibera del Consiglio dei ministri dell'8  agosto  2018
(ricorso  n.  56/2018  depositato  il  31  agosto  2018),  in  quanto
riconosceva ai medici di medicina convenzionata compensi  aggiuntivi,
finalizzati alla remunerazione delle specifiche condizioni di disagio
e difficolta' in cui  vengono  rese  le  prestazioni  sanitarie,  non
previsti dall'Accordo collettivo nazionale di settore. 
    Le medesime criticita' si riscontrano relativamente  all'art.  15
della legge oggi impugnata, rubricato  «Modifiche  all'art.  1  della
legge regionale 27 giugno 2018, n. 10», che, di fatto, nonostante  la
modifica introdotta, non  supera  i  rilievi  di  incostituzionalita'
precedentemente riscontrati; infatti, laddove dispone che «fino  all'
approvazione della deliberazione della giunta regionale n. 347 del  3
maggio 2017, le attivita' correlate alle indennita' aggiuntive di cui
all'art. 35, comma 1,  alinee  1,  2  e  6  dell'Accordo  integrativo
regionale, approvato con deliberazione della giunta regionale n.  331
dell'11  marzo   2008,   poiche'   finalizzate   ad   assicurare   la
partecipazione dei medici di continuita' assistenziale alle attivita'
previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza
con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente,  a
promuovere la piena integrazione tra i diversi  professionisti  della
medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di  tutti  i
professionisti  che  non  abbiano  negato  la   disponibilita'   allo
svolgimento delle attivita' correlate» non risulta  in  linea  con  i
principi che ispirano l'Accordo collettivo nazionale di  settore  che
regola le attribuzioni  degli  incarichi  ai  medici  di  continuita'
assistenziale,  preposti  ad  assicurare  prestazioni   assistenziali
territoriali non differibili. 
    Nello specifico, l'art. 67, comma 1, dell'ACN 29 luglio 2009,  di
modifica dell'ACN del 2005, stabilisce che «Il medico di  continuita'
assistenziale assicura le prestazioni sanitarie  non  differibili  ai
cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla  sede  di
servizio». 
    Il comma 17 del medesimo  articolo  prevede  che  «Il  medico  di
continuita' assistenziale partecipa  alle  attivita'  previste  dagli
accordi regionali e aziendali. Per queste attivita' vengono  previste
quote variabili  aggiuntive  di  compenso,  analogamente  agli  altri
medici di medicina generale che ad esse partecipano.  Tali  attivita'
sono primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale del
presente accordo, a promuovere la piena integrazione  tra  i  diversi
professionisti   della   medicina   generale,   anche   mediante   la
regolamentazione di eventuali attivita' ambulatoriali». 
    Da  tali  disposizioni  deriva  che  ai  medici  di   continuita'
assistenziale possono essere attribuite attivita' ulteriori  rispetto
alle normali funzioni istituzionali;  esse  devono  essere  stabilite
dagli accordi collettivi regionali e aziendali e per la remunerazione
delle stesse devono essere previste  quote  variabili  aggiuntive  di
compenso. Non possono, invece, essere previsti  compensi  aggiuntivi,
volti ad indennizzare il  medico  per  le  particolari  e  specifiche
condizioni  di  disagio  e  difficolta'  in  cui  vengono   rese   le
prestazioni sanitarie, posto che, come sopra  indicato,  le  predette
quote variabili aggiuntive costituiscono la  possibile  remunerazione
delle sole  attivita'  ulteriori  rispetto  a  quelle  istituzionali,
tant'e' che la corresponsione del relativo compenso  prescinde  dalle
particolari condizioni in cui e' resa l'attivita' assistenziale. 
    L'art. 15 della legge regionale in esame, si  pone  in  contrasto
con principi ricavabili dal citato ACN di  settore  poiche'  richiama
l'art. 35, commi 1, 2 e 6 dell'Accordo integrativo regionale a  norma
del quale: «[...] spettano al medico di continuita'  assistenziale  i
seguenti compensi: 
        € 4,00 ad ora quale indennita' per i rischi  derivanti  dalla
peculiarita' del servizio svolto. 
        € 0,50 ad ora per usura della macchina qualora si utilizza il
proprio automezzo. (... omissis ...). 
    Per l'assistenza resa alla popolazione in eta'  pediatrica  (0-14
anni) e' previsto un compenso aggiuntivo orario di € 0,50». 
    Ne deriva che l'art. 1 della legge  regionale  n.  10,  sia  pure
nella nuova formulazione  introdotta  dall'art.  15  della  legge  in
esame, continua a  riconoscere  indennita'  aggiuntive  non  previste
dall'ACN sopra indicato. 
    Del resto, relativamente alle indennita' di cui trattasi, gia' la
Corte dei conti, procura regionale  per  la  Basilicata,  nell'ambito
della  vertenza  643/16GAR,   a   seguito   di   raffronto   tra   la
contrattazione di livello nazionale e quella  integrativa  regionale,
ha promosso l'azione di responsabilita' amministrativa nei  confronti
della regione contestando di aver illegittimamente previsto nell'AIR,
approvato  con  delibera  della   giunta   regionale   n.   331/2008,
l'attribuzione e  la  corresponsione  delle  suddette  indennita'  ai
medici  convenzionati  di  continuita'  assistenziale  per  gli  anni
2012-2016 in contrasto con l'ACN. 
    Alla luce di quanto esposto la regione, con le previsioni di  cui
all'art.  15  della  legge  regionale  in  questione,  esercita   una
competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,
prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra
il servizio sanitario regionale, i medici di medicina  generale  e  i
pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni  di
durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali. 
    Ed invero, quando -  come  nel  caso  all'esame  -  un  contratto
collettivo nazionale determina, negli ambiti di  disciplina  ad  esso
riservati da una legge dello Stato, le materie e  i  limiti  entro  i
quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non e'
consentito ad una legge regionale derogare  a  quanto  in  tal  senso
disposto dal contratto collettivo nazionale. 
    Pertanto l'art. 15 della  legge  regionale  della  Basilicata  n.
18/2018 e' incostituzionale per violazione della  competenza  statale
esclusiva in materia di «ordinamento  civile»  (art.  117,  comma  2,
lettera l),  Cost.)  e'  per  violazione  dell'esigenza  connessa  al
precetto costituzionale di eguaglianza (art. 3, Cost.), di  garantire
l'uniformita', sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di
diritto che disciplinano i rapporti in questione.